divieto di sbarco

Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia a partire dal 18 aprile 2019 fino al 31 ottobre 2019

DECRETO 08 aprile 2019:

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale

DECRETA

ART. 1 DIVIETI – 1. Dal 18 aprile 2019 al 31 ottobre 2019 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola. 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 2 DEROGHE Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) veicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’AmministrazioneComunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità; e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del C.d.S,) con targa estera;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune, limitatamente al periodo dal 18 aprile al 30 giugno 2019 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2019;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;
n) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC;
o) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A. Rizzoli”, munite di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera;
p) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell’isola.

ART. 3 SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 27 dicembre 2018.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI – Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

ART. 6 VIGILANZA – Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

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